(massima n. 1)
La scrittura privata autenticata che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale l'ha prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa č legalmente considerata come riconosciuta non costituisce, sotto il profilo della validitā del negozio, un tertium genus rispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l'autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validitā sostanziale dell'atto.