(massima n. 1)
In tema di scrittura privata autenticata all'estero, il rispetto della lex fori italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identitā del sottoscrittore, mentre č irrilevante che l'autenticazione non sia intervenuta contestualmente alla sottoscrizione ma successivamente. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata all'estero al rappresentante legale della parte che aveva conferito la procura ad litem per il ricorso in cassazione risultava sottoscritta in un luogo diverso da quello in cui la sottoscrizione era stata autenticata).