(massima n. 2)
Per il disposto dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore ma la parte che voglia trarne vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico dispongano.