(massima n. 1)
Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessitą di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticitą di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinitą grava su chi la invoca. (Nella specie, l'impiegato di una sala da gioco era stato licenziato perché ritenuto reo di avere cambiato denaro in fiches utilizzando carte di credito dei clienti, e falsificando i relativi scontrini apparentemente sottoscritti da questi ultimi; il giudice di merito aveva tuttavia annullato il licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito la prova della falsitą dei suddetti scontrini. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).