(massima n. 1)
In tema di societą cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la societą, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalitą giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attivitą, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le societą prive di personalitą giuridica.