Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 2445del 1 ottobre 1993
(1 massima)
(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, primo comma, c.p.p., può essere adottata successivamente al rinvio dell'udienza, purché prima del decorso del termine massimo di custodia.