(massima n. 1)
Nel caso di divergenza tra il contenuto della nota di trascrizione e il titolo derivativo, nel senso che la nota non ha riprodotto esattamente gli estremi dell'atto cui esso si riporta, ma ha richiamato un titolo insussistente dal punto di vista sostanziale, prevale nei confronti dei terzi il contenuto dell'atto o titolo che della nota rappresenta la indispensabile base. (Nella specie, era stata proposta opposizione ad esecuzione immobiliare eseguita su di un immobile risultante dalla nota trascritta per due terzi di proprietą dell'opponente, sostenendosi che in base al titolo trascritto i debitori esecutati erano semplici usufruttuari mentre l'opponente era nudo proprietario dell'immobile pignorato. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'opposizione affermando che nei confronti dei creditori procedenti faceva stato il contenuto della nota di trascrizione, ed ha enunciato il principio di cui in massima).