(massima n. 2)
La norma dell'art. 2665 del c.c. vigente - secondo cui l'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni richieste nelle note menzionate dagli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda - non fa più riferimento ad un'incertezza di carattere assoluto, come l'art. 1940 del c.c. del 1865. Ne consegue che, alla stregua della norma vigente, l'incertezza non sussiste soltanto quando i terzi, malgrado le omissioni e le inesattezze, siano posti in grado d'identificare le persone, i beni e la natura degli atti trascritti in base all'esame dei soli dati risultanti dai pubblici registri, non essendo essi onerati anche del compimento di ulteriori indagini, ovvero di far ricorso a fonti di conoscenza diverse dalla nota di trascrizione, anche se questa offra un filo conduttore utile per lo svolgimento di esse. (Nella specie, è stata ritenuta l'invalidità della trascrizione del sequestro conservativo immobiliare, autorizzato in corso di causa, eseguita contro gli eredi della convenuta genericamente indicati).