(massima n. 1)
Ai fini della validità della trascrizione, non solo non possono richiedersi indicazioni diverse da quelle espressamente richieste dagli artt. 2659 e 2660 c.c., ma deve altresì ritenersi sufficiente, a norma dell'art. 2665 c.c., che le indicazioni riportate nella nota consentano di individuare - senza incertezza e secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito - gli elementi essenziali del titolo, e in particolare i soggetti e l'oggetto a cui esso si riferisce, l'essenza e la natura della situazione giuridica che si è inteso o si intende costituire. Non può pertanto ritenersi necessaria, per la validità della trascrizione di una domanda giudiziale, la specifica indicazione nella nota anche degli estremi di eventuali atti da cui deriverebbe il titolo dedotto nella domanda a fondamento della pretesa. E sufficiente infatti che la nota di trascrizione contenga, oltre ai dati soggettivi richiesti dalla norma, la completa indicazione della domanda formulata con l'atto di citazione (vedi artt. 2658, secondo comma, e 2659 n. 2 c.c.) con le dovute precisazioni in ordine alla natura ed alla situazione del bene, sì che gli interessati siano posti in grado di apprendere l'esistenza di una determinata pretesa di taluno nei confronti di un bene esattamente individuato e che resti esclusa ogni incertezza sulle persone, sul bene e sul rapporto giuridico al quale la domanda si riferisce.