(massima n. 1)
In caso di trascrizione di una compravendita immobiliare presso una conservatoria incompetente, il conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, la erroneità della trascrizione, atteso che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità costitutiva riservata allo Stato e che il conservatore, allorché rileva che la trascrizione è stata erroneamente eseguita presso il suo ufficio, anziché presso quello competente, constata che la trascrizione è inidonea ad assolvere la funzione cui essa è normativamente preordinata. (Nella specie, la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari «Milano Due» era stata depennata con l'annotazione «competente Milano Uno», senza che gli interessati fossero avvisati della cancellazione, mentre una successiva iscrizione presso l'Ufficio competente, avvenuta a notevole distanza di tempo dalla prima, era stata ritenuta inopponibile al fallimento del venditore).