(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 2659 primo comma n. 1 c.c., gią prima delle modificazioni apportate dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, esigeva, nelle note di trascrizione riguardanti persone giuridiche, la esatta indicazione della denominazione o ragione sociale, in considerazione delle modalitą pratiche di attuazione della pubblicitą immobiliare, impiantata su base personale, che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati di identificazione delle persone giuridiche.