(massima n. 1)
La nota di trascrizione di un atto tra vivi relativo ad un bene immobile deve contenere, ai sensi dell'art. 2659, n. 4, c.c., le indicazioni riguardanti la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, le quali debbono consentire di individuare, senza possibilitā di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell'atto ed il bene al quale esso si riferisce, in quanto hanno la funzione di stabilire i limiti entro i quali l'atto trascritto č opponibile ai terzi, restando, viceversa, esclusa la possibilitā di attingere all'uopo ad elementi diversi da quelli indicati nella nota di trascrizione, la cui funzione di fonte della pubblicitā immobiliare, sulla base di un principio di autoresponsabilitā del trascrivente, non č venuta meno per effetto della introduzione del sistema di informatizzazione di cui alla legge n. 52 del 1985.