(massima n. 1)
La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di un immobile nei confronti di impresa successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1978 comporta, ai sensi dell'art. 2653 n. 1 c.c., la semplice inefficacia della sentenza nei confronti dell'avente causa dal convenuto in corso di causa, e non già la improponibilità della domanda stessa, esulando tale ipotesi dall'ambito di applicazione dell'art. 45 legge fallimentare — richiamato dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, cui, pure, rinvia l'art. 1 della citata legge n. 95 del 1978 — a norma del quale le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori.