(massima n. 1)
Il vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, costituendo un limite legale della proprietā, si trasferisce con essa senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietā, con la conseguenza che la domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo, ancorché fondata sulla nullitā delle clausole negoziali apposte in violazione del vincolo stesso, non č soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n. 6 c.c.