(massima n. 1)
La trascrizione della domanda giudiziale, diretta ad ottenere l'esecuzione, in forma specifica dell'obbligo a contrarre, opera ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., l'effetto dell'opponibilitā della sentenza che definisce il giudizio, soltanto se tale sentenza abbia il contenuto indicato dalla citata norma, sia cioč una sentenza di accoglimento della domanda. Se, invece, la sentenza non possa contenere tale pronuncia, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo risulta giā stipulato, la trascrizione della domanda č improduttiva di effetti.