(massima n. 1)
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilitā di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto č soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. che, per l'opponibilitā ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicitā-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, č inopponibile alla massa.