(massima n. 1)
L'amministratore «di fatto» in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore «di diritto» per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, c.p. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione).