(massima n. 1)
Tra la fattispecie di reato prevista dall'art. 134 D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 (in tema di tutela dell'attivitą di vigilanza bancaria e finanziaria) e quella prevista dall'art. 2638 c.c., cosģ come novellato dall'art. 1 D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, sussiste rapporto di continuitą normativa e non di abrogazione. La nuova norma tutela, infatti, lo stesso interesse giuridico, consistente nella correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la piena legittimitą ed efficacia dell'attivitą di controllo. Si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attivitą di controllo di autoritą pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia, cui si riferiva esclusivamente il menzionato art. 134. Le differenze tra le due norme non sono, dunque, strutturali, ma attengono a diverse modalitą di difesa dello stesso bene. Essendovi continuitą normativa, per i fatti pregressi deve essere applicata, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., la norma pił favorevole, da individuarsi nella nuova fattispecie, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella nuova formulazione.