(massima n. 1)
Sussiste successione di leggi meramente modificativa, ex art. 2, comma terzo, c.p., tra la fattispecie di cui all'art. 134 D.L.vo n. 385 del 1993 e quella contenuta nell'art. 2638 c.c., introdotta dal D.L.vo n. 61 del 2002, in quanto la nuova normativa non ha comportato l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie criminose, ma soltanto la successione di nuove norme incriminatrici che hanno parzialmente modificato il contenuto delle fattispecie di reato, allargando l'ambito della punibilità e modificando l'entità della pena. Ne deriva che ai fatti commessi nella vigenza dell'art. 134 D.L.vo n. 385 del 1993 è applicabile la disciplina contenuta nel vigente art. 2638 c.c., che prevede un trattamento più favorevole. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrata la fattispecie, di cui al vigente art. 2638 c.c., nella condotta — già sanzionata dal previgente art. 134 succitato — di colui che, nella qualità di direttore di banca, abbia comunicato alla Banca d'Italia fatti non veri, omettendo di indicare perdite conseguenti ad una data operazione, al fine di ostacolare, e di fatto ostacolando, l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In motivazione la S.C. ha, inoltre, evidenziato che sia la norma previgente che quella vigente descrivono un reato di pericolo che ha per oggetto l'esposizione, da parte dell'autore, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; che nel testo previgente era prevista l'omissione mediante «nascondimento» la quale costituisce un'ipotesi di «omissione fraudolenta» prevista nel nuovo testo ed, infine, che comune alle ipotesi contemplate nelle due fattispecie è l'elemento soggettivo che nel prevedere il fine «di ostacolare le funzioni di vigilanza» integra un'ipotesi di dolo specifico).