(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autoritą pubbliche di vigilanza), la condotta del presidente di un istituto di credito soggetto alla vigilanza che invii alla Banca d'Italia una nota, ancorché successiva all'ispezione, contenente controdeduzioni al verbale ispettivo, con la quale si espongano fatti materiali, oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero nella fattispecie consistenti nelle condizioni economiche e finanziarie che si riflettono sulle previsioni di perdite di un'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione considerato che si tratta di comunicazione pertinente e rilevante al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza e che alla falsitą dei fatti esposti consegue l'ostacolo alla vigilanza stessa.