(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l'occultamento di fatti č non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societā e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza, ma altresė che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza.