(massima n. 1)
La nuova figura di reato prevista dall'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), pur differenziandosi sotto vari profili, attinenti tanto alla condotta quanto all'elemento soggettivo, dalla precedente, analoga previsione di cui all'art. 2630, comma primo, n. 3, c.c., rimane contenuta all'interno di detta più ampia previsione, per cui può dirsi che vi sia tra l'una e l'altra una continuità normativa, con la conseguenza che, tra le due norme, va applicata quella più favorevole, sicuramente individuabile nell'attuale art. 2636, sempre che, di fatto, nella contestazione siano contenuti tutti gli elementi caratteristici della nuova fattispecie. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che erroneamente fosse stata esclusa a priori la persistente configurabilità del reato in un caso in cui, secondo l'accusa, l'imputato, con l'artifizio consistito nello stipulare, senza oggettiva necessità, pochi giorni prima della convocazione dell'assemblea societaria, un contratto di mutuo personale con un istituto di credito, costituendo in pegno la sua quota di partecipazione alla società, sì da consentire al suddetto istituto di esercitare il diritto di voto, aveva in tal modo impedito che venisse raggiunta la maggioranza necessaria all'approvazione di una proposta di azione di responsabilità nei di lui confronti).