(massima n. 1)
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore prevista dal vigente testo dell'art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche - e disgiuntamente - al singolo socio. (In motivazione la S.C. ha rilevato che siffatta conclusione è corroborata dal rilievo che quando il socio è anche «unico» egli è chiamato, dall'art. 2362 c.c., a rispondere illimitatamente delle obbligazioni in caso di insolvenza della società, sicché la tutela apprestata dalla norma, non sollecitabile dall'amministratore in conflitto di interessi, non può non considerarsi concepita in via immediata anche a favore della posizione del socio.