(massima n. 1)
L'atto interveniente tra i coniugi separati di fatto col quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, un coniuge s'impegna a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale ed il riferimento ad una generalitą di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalitą, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessitą di atto pubblico.