(massima n. 1)
Il “vantaggio compensativo” nell'ipotesi del collegamento o del gruppo di società, ai sensi dell'art. 2634, comma terzo, c.c., come riformulato dall'art. 1 del D.L.G. 11 aprile 2002, n. 61 (secondo cui “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo”), presuppone un conflitto di interessi tra il soggetto agente (amministratore, direttore generale e liquidatore) che compie l'atto dispositivo e la società. Tale conflitto deve essere effettivo ed attuale e non può ritenersi insito in ogni atto che vada a nocumento di una società ed a vantaggio di un'altra, collegata o facente parte del gruppo. Il vantaggio compensativo non può, tuttavia, andare oltre la sfera dell'“infedeltà patrimoniale” per la quale è previsto e non è, dunque, applicabile all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria riguardante una società collegata od appartenente al gruppo, in quanto il fenomeno del collegamento societario non vulnera il principio dell'autonomia soggettiva delle società interessate ed il fallimento di una di esse prescinde dalla considerazione degli interessi del gruppo societario.