(massima n. 1)
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del defunto possono iniziare contro l'erede azione di condanna (ordinaria o monitoria) e ciò non solo se abbiano anche presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art. 498 c.c., ma pure se abbiano presentato reclamo ai sensi dell'art. 501 c.c. allo stato di graduazione, stante l'autonomia e, quindi, la possibilità di coesistenza dei due procedimenti e salvo la facoltà di sospendere il secondo giudizio fino all'esito di quello ordinario, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso.