(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma secondo, D.L.vo n. 61 del 2002, nella parte in cui prevede la procedibilità a querela per i reati di false comunicazioni sociali, considerato che l'eliminazione della previsione di una condizione di procedibilità costituisce un intervento che si risolve in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato e che è sottratto al sindacato di legittimità costituzionale, in materia penale, ogni intervento additivo in malam partem.