(massima n. 1)
In tema di false comunicazioni sociali, la disposizione di cui all'art. 2622 c.c., come richiamata dall'art. 223, comma secondo, n. 1, L. R, richiede oltre al dolo generico (rappresentazione del mendacio) e al dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale, ancorché compatibile con la presenza di concomitanti finalitā. Nella specie si č ritenuto sussistere siffatto dolo intenzionale con riguardo ai creditori nella rappresentazione tranquillante dello stato finanziario del novero societario facente capo all'imputato quando esso era, in realtā, sommerso da debiti e da impellenti ingiunzioni, costretto a ricorrere ad espedienti rischiosi pur di lucrare qualche garanzia ed allargamento di fido).