(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di rccarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l'estratto dell'atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile. (Sulla scorta del riportato complessivo principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell'istante fallimento proposto, ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni, nei confronti di un Comune il cui ufficiale dello stato civile non aveva provveduto a trasmettere il secondo registro alla Procura della Repubblica e non aveva, così, consentito la doppia annotazione, sull'erroneo presupposto che tale adempimento fosse necessario per rendere opponibile ai terzi la stipulata convenzione matrimoniale del regime di separazione dei beni).