(massima n. 2)
Nei consorzi per strade vicinali, non soggette ad uso pubblico, come in ogni aggregato sociale assunto ad entità propria, lo statuto rappresenta l'ordinamento interno e ne regola il modo d'agire. Pertanto, avverso le delibere adottate da detti consorzi, con le prescritte maggioranze, in ordine alle spese per servizi comuni ed ai relativi criteri di ripartizione, l'impugnativa del singolo partecipante dissenziente può essere solo diretta a far valere la violazione di norme dello statuto, ovvero, quando si tratti di servizi dallo statuto stesso non regolamentati, la lesione di propri diritti individuali, ma non anche questioni di opportunità delle decisioni medesime. (Nella specie, era stata deliberata la spesa per il servizio di guardiania, non prevista dallo statuto, con ripartizione secondo il valore iniziale delle quote in conformità del criterio generale dettato dallo statuto, senza tener conto che solo alcuni comproprietari avevano edificato sui lotti di rispettiva proprietà. La S.C. ha ritenuto correttamente esclusa la sindacabilità da parte del giudice di detta delibera).