(massima n. 1)
Il lucro cessante per effetto della concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente può essere determinato attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purché si identifichi lo spazio di mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l'essenza dell'illecito summenzionato, è stata realizzata.