(massima n. 1)
Anche con riguardo a societą che, sebbene sciolta, non sia ancora estinta, l'attualitą dell'esercizio dell'attivitą sociale di impresa implica che ben possono qualificarsi come di concorrenza sleale gli atti ex art. 2598 c.c. idonei a pregiudicare gli interessi dell'azienda sociale.