(massima n. 1)
In tema di concorrenza sleale, l'attacco ingiusto diretto a ledere le posizioni ed i diritti tutelati dall'art. 2598 c.c., e, in particolare, idoneo a confondere il pubblico circa la qualitą merceologica dei prodotti offerti, con evidente vantaggio conseguente ad una comparazione tra i prezzi di vendita che non dia conto, in virtł della confusione cosģ ingenerata nel consumatore, della differente struttura del costo di produzione, legittima una reazione, da parte del soggetto leso, volta a ristabilire la veritą dei fatti onde consentire al pubblico la conoscenza circa la intrinseca diversitą tra i prodotti rispettivamente commercializzati, senza che l'autore della reazione possa essere considerato responsabile del danno conseguentemente arrecato all'aggressore, e senza che spieghi influenza, in contrario, la natura extracontrattuale dell'illecito di cui all'art. 2598 c.c. (Nella specie, la Federargentieri aveva denunciato, attraverso una campagna di stampa, la diffusione di un fenomeno commerciale, ritenuto poi scorretto anche in sede giurisdizionale, consistente nella immissione sul mercato, da parte di svariate imprese, di oggetti in materiale sintetico rivestiti da una sottile patina d'argento applicata mediante bagno galvanico, oggetti sui quali veniva apposto il marchio contrassegnante i prodotti in metallo prezioso ed il relativo titolo in millesimi, cosģ da farli apparire e porre in vendita come prodotti d'argenteria, introducendo sul mercato un inammissibile fattore di confusione. La S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittimo, sotto il profilo dell'autotutela, tale comportamento della parte lesa).