(massima n. 1)
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto «rapporto di concorrenzialità», non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un pactum sceleris, essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato; in carenza del quale l'attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043, c.c., non anche un atto di concorrenza sleale. (Nella specie, un rappresentante di commercio di tre diverse imprese aveva compiuto atti diretti a sviare la clientela di un imprenditore in favore di una impresa da lui non rappresentata; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la responsabilità del rappresentante di commercio ex art. 2598, c.c., anche in mancanza di prova della esistenza di una relazione di interessi tra il predetto e l'imprenditore concorrente avvantaggiato dall'atto di concorrenza sleale).