(massima n. 1)
La mancanza di un rapporto di concorrenzialitą tra l'autore di un determinato fatto e l'imprenditore che si assume da esso danneggiato, o anche la mancanza in capo al primo di una qualsiasi relazione con l'imprenditore concorrente tale da far ritenere che l'attivitą sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, se valgono ad escludere rispetto all'autore del fatto l'ipotesi della concorrenza sleale, non impediscono perņ di configurare nei suoi confronti la responsabilitą per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno proposta da alcune societą, quali titolari di un diritto sulla denominazione d'origine «Salame Felino» in quanto operanti nella zona tipica di tale denominazione, nei confronti di un ente senza scopo di lucro, avente come fine istituzionale l'attivitą di c.d. normalizzazione tecnica, in relazione alla divulgazione di una «norma tecnica» concernente l'individuazione delle componenti di qualitą del «Salame Felino» e delle sue tecniche di produzione, la quale, secondo le attrici, non riproduceva le reali componenti tipiche del prodotto).