(massima n. 1)
A norma dell'art. 2573 c.c. non occorre che la cessione del marchio sia contestuale o contemporanea al trasferimento dell'azienda, in quanto la ratio del divieto di alienazione non esige la contemporaneitą dell'un trasferimento rispetto all'altro, ma richiede che la cessione del marchio possa ricollegarsi, secondo un rapporto di complementarietą economica, alla cessione dell'azienda, al fine di prevenire la possibilitą di inganni e di frodi circa la provenienza del prodotto.