(massima n. 1)
La disposizione, contenuta nell'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, secondo la quale la cessione del marchio già registrato non può avvenire se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa, è rivolta ad assicurare l'esigenza del mercato di contare sulla continuità del rapporto tra marchio ed impresa. Pertanto detta disposizione non trova applicazione, sicché è consentito l'autonomo trasferimento del marchio, allorquando l'originario titolare del marchio stesso non abbia fabbricato o messo in commercio prodotti contrassegnati con quel marchio, non essendovi in questo caso tutela del consumatore da salvaguardare.