(massima n. 1)
Non comporta la violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 c.c. e 15 D.P.R.n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato puņ essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di essa) la cessione, oltre dell'uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, disegni e conoscenze, atte a rendere possibile la produzione dei beni gią commercializzati con lo stesso marchio, e dei relativi cataloghi), integrando un trasferimento di una specifica organizzazione produttiva, qualificabile come «ramo di azienda».