(massima n. 1)
Il divieto, previsto dall'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile ratio-ne temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480), di cedere il marchio separatamente dall'azienda, riguarda esclusivamente il trasferimento della titolaritą, e non anche la concessione della licenza, sia pure esclusiva ma comunque temporanea, dell'uso del marchio.