(massima n. 1)
In tema di cessione del marchio, il divieto di alienazione separatamente dall'azienda o da un suo ramo particolare, previsto dall'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 480 del 1992), riguarda i contratti conclusi prima del 31 dicembre 1992, cioč della data di entrata in vigore della predetta novella, come statuito dall'art. 90 del D.L.vo citato.