(massima n. 1)
La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione del titolare di una ditta individuale, ritenuto quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un preavviso di rilascio intentato dalla stessa ditta, dovendo, in contrario, rilevarsi che la decisione del primo giudice era, in effetti, da ritenersi emessa nei confronti del suo titolare).