(massima n. 1)
Quando è conferita in società un'azienda, il conferimento equivale — con riferimento ai debiti dell'azienda conferita risultanti dai libri contabili — ad una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, e pertanto, ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario è responsabile al pari del cedente di detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l'adempimento anche immediatamente dal cessionario. Ne consegue che, ai fini della valutazione della esposizione patrimoniale della società conferitaria, va tenuto conto anche delle responsabilità per i debiti delle aziende conferite, onde, nel caso in cui, fallita la società conferitaria, il curatore agisca per la revoca dei pagamenti ex art. 67 1. fall., la prova della scientia decotionis da parte dell'accipiens può essere tratta, per via presuntiva, anche dalla conoscenza dell'esposizione patrimoniale delle aziende conferite.