(massima n. 1)
Il conferimento di una azienda individuale in una societā di persone equivale ad una cessione della medesima in favore della societā conferitaria e, pertanto, alla fattispecie č applicabile l'art. 2560, c.c., con la conseguenza che la societā conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non č liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a nome della societā conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilitā per i succitati debiti.