(massima n. 1)
In tema di trasferimento d'azienda, in caso di donazione di una ditta individuale a due soggetti e di successiva costituzione di una societą di persone tra loro, si verifica una duplice cessione di azienda, in quanto i due donatari divengono titolari nello stesso momento di una posizione imprenditoriale derivante dalla comproprietą dell'azienda donata nella sua unitą e devono essere considerati soci di fatto della societą, poi regolarizzata, secondo il modello legale della societą di persone; pertanto, non essendovi discontinuitą nella vita aziendale che dalla conduzione individuale passa alla conduzione societaria, prima irregolare e poi legalizzata, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontą dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente, ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori, mentre deve escludersi l'applicabilitą dell'art. 2558 cod. civ., che si riferisce alla diversa ipotesi di cessione dei contratti aziendali (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la legittimazione passiva della societą di persone, a fini di recupero di un debito IVA dell'azienda individuale, ancorché i termini per la relativa dichiarazione fossero scaduti al momento della donazione).