(massima n. 1)
In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passivitą al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicitą notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilitą di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtł del principio di specialitą. Ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e gią sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti.