(massima n. 1)
La trasformazione di un'impresa individuale in societā implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa ancora in atto al momento della trasformazione dal titolare della ditta individuale al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova societā, nei limiti previsti dagli artt. 2559 e 2560 c.c.; tale successione non si verifica relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi con la ditta individuale conclusisi precedentemente alla trasformazione di essa in societā di capitali, con la conseguenza che, ove, in relazione a tali rapporti, penda un procedimento, la societā non č legittimata a proporre appello e, ove proposto, esso deve essere dichiarato inammissibile, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi in caso di intervenuta cessione in favore della societā di tutti i contratti stipulati dalla ditta individuale, qualora manchi la prova che il credito controverso risulta dai libri contabili aziendali.