(massima n. 1)
L'azienda è un complesso di beni materiali ed immateriali economicamente collegati per l'esercizio dell'impresa che si distingue nettamente dai beni che la compongono, onde l'alienazione totale o parziale di questi ultimi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo trasferimento dell'azienda, la quale ben può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Ne consegue che, nel caso di trasferimento dei vari elementi concorrenti alla formazione di un'azienda, il giudice del merito deve accertare, con indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, quale sia, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, allo scopo di stabilire se quei determinati beni siano stati considerati nella loro autonomia unitaria e strumentale, in modo da comportare, al tempo stesso, l'alienazione dell'azienda cui essi si ricollegano. (Nella specie, i giudici del merito hanno escluso il trasferimento di azienda nella successione cronologica di due diverse concessionarie nella rappresentanza di determinati materiali, mediante trapasso di singoli beni dall'una all'altra concessionaria).