(massima n. 1)
Ai fini del trasferimento dell'azienda non č necessario che vengano trasferiti tutti i beni aziendali, ma č sufficiente il trasferimento di alcuni di essi, purché nel complesso di questi ultimi permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure con la successiva integrazione ad opera del cessionario.