(massima n. 2)
Nell'ipotesi in cui, nel corso della procedura di separazione giudiziale, sia sopravvenuta una separazione consensuale, o viceversa, il termine di durata della separazione richiesto dalla legge per proporre domanda di divorzio decorre dalla data della prima comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, sempre che non si dimostri che in detto periodo vi sia stata ripresa della convivenza.