(massima n. 1)
In tema di societą cooperative, la corresponsione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; prevista dall'art. 2536 c.c. e ribadita dall'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1992 (che ha fissato nel tre per cento la suddetta quota annuale) costituisce un obbligo per tutte le societą cooperative, senza che la previsione del comma primo del citato art. 11 (secondo il quale le cooperative inottemperanti decadono dai benefici fiscali e d'altra natura) valga a trasformare il suddetto obbligo generalizzato in un obbligo rivolto solo alle cooperative «beneficiate» o, addirittura, in un onere da assolvere per poter fruire di benefici, posto che la suddetta previsione di decadenza č solo un modo per rafforzare l'obbligo generalizzato di cui sopra e non č intesa ad attribuire ad esso una portata riduttiva.